Asseverazione e Autocertificazione nell’Urbanistica

Il deferimento al privato della verificazione della regolarità dei progetti e delle costruzioni, con relativa responsabilità penale, ha avuto un notevole sviluppo con l’entrata in vigore, nel 1993, della Denuncia di Inizio Attività (DIA), alla quale ha fatto seguito la normativa sullo Sportello unico delle attività produttive e, successivamente, la normativa del T.U.Ed. di cui al D.P.R. n. 380/2001.

Si possono distinguere l’asseverazione o l’autocertificazione da parte dei professionisti abilitati e l’autocertificazione da parte dei privati richiedenti.
A) La certificazione di regolarità dell’opera, denominata asseverazione da parte dei professionisti abilitati, è oggi prevista da:
1) L’art. 23, comma 1° del T.U.Ed. sull’asseverazione del progetto nell’ambito della Denuncia di Inizio Attività, cui fa seguito il collaudo finale asseverativo, previsto dal successivo comma 7° dell’art. 23 dello stesso T.U., sulla regolarità di esecuzione delle opere realizzate con DIA.
Oggetto dell’asseverazione sono essenzialmente la (fedele) raffigurazione dell’esistente (edificio e terreno edificabile) e la conformità del progetto alle norme vigenti.
Questa asseverazione-certificazione non ha valore assoluto, in quanto il Comune può disattendere l’asseverazione stessa, contestandola. Ove essa sia falsa, essendo il professionista asseveratore qualificabile come incaricato di pubblico servizio, esso è soggetto alle pene previste dall’art. 481 del Codice Penale. Sotto tale profilo, va comunque rilevato che trattasi di un reato in cui si risponde solo per dolo (ossia per piena coscienza di dichiarare il falso) e non per colpa. Si può pertanto osservare che l’interpretazione della normativa urbanistico-edilizia può essere sovente priva di certezze, specie per la presenza di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione delle norme, per cui il dolo non è sempre pienamente ravvisabile.
Il reato è punito con la reclusione fino ad un anno o la multa da euro 51,00 ad euro 516,00. Le due pene sono applicate congiuntamente se il fatto è eseguito a scopo di lucro.
2) Gli artt. 6 e seguenti del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, sullo Sportello unico per le attività produttive, non riservano espressamente ai professionisti abilitati la prevista autocertificazione della conformità del progetto alle norme.
Tale normativa ammette l’autocertificazione della conformità del progetto alle prescrizioni previste dalle norme vigenti, redatta da professionisti abilitati o da associazioni di professionisti, sottoscritta dai medesimi unitamente allegale rappresentante dell’impresa.
Sotto questo profilo, l’autocertificazione assume la natura della asseverazione o autocertificazione professionale, in quanto il privato, che non sia professionista abilitato, non appare in sé unico legittimato a sottoscrivere l’autocertificazione in questione.
Sicché la responsabilità penale in materia, per l’autocertifica-zione professionale, può includersi nelle citate previsioni dell’art. 481 del Codice Penale, considerandosi il professionista abilitato come soggetto esercente un servizio di pubblica necessità, mentre il privato potrà rispondere ai sensi dell’art. 483 del Codice Penale.

B) L’autocertificazione classica, consistente nella dichiarazione di verità da parte del privato, indipendentemente dalla sua qualifica professionale e che si inquadra in quello che a suo tempo è stato definito come atto sostitutivo di atto notorio, è oggi prevista e regolata dagli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed è sanzionata penalmente (art. 76 del detto D.P.R.) dal disposto dell’art. 483 del Codice Penale, che punisce la falsa dichiarazione di privato a pubblico ufficiale in atto pubblico con la detenzione fino a due anni. Anche in questo caso si tratta di reato solo doloso.

L’autocertificazione del privato è prevista dall’art. 20 comma 1° del T.U.Ed. nel procedimento di formazione del permesso di costruire, relativamente alla conformità del progetto alle norme igieniche e sanitarie, nel caso in cui il progetto riguardi interventi di tipo residenziale, ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

L’autocertificazione del progetto, che ha natura tecnico giuridica, emessa da un privato secondo la norma citata, pone consistenti problemi, visto che trattasi di norme di natura tecnica complessa, in cui il privato non professionista non appare del tutto titolato a tale funzione (e responsabilità). Peraltro, poiché la norma del citato art. 20 è di natura regolamentare, essa potrà essere opportunamente modificata da parte del regolamento edilizio comunale.

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