Nel corso della locazione, può capitare che l’immobile affittato presenti gravi problematiche di umidità e muffa, causate dall’inadempienza del proprietario nel garantire la regolare manutenzione. Tali carenze, che compromettono il godimento dell’appartamento e ne rendono l’ambiente insalubre, possono indurre l’inquilino a recedere anticipatamente dal contratto. Un quesito che sorge di frequente in queste situazioni è se sia possibile ottenere la restituzione della cauzione, versata al momento della stipula, in presenza di questi vizi. La normativa vigente e la giurisprudenza consolidata offrono chiarimenti fondamentali su questo tema, ribadendo l’obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale al termine della locazione, con l’aggiunta degli interessi legali maturati, qualora non vi siano stati danni specificamente accertati.
Il principio alla base di questo orientamento giurisprudenziale è che il locatore, ai sensi del codice civile, ha l’obbligo di garantire al conduttore il pacifico godimento dell’immobile. Quando questo requisito non viene rispettato a causa della mancata manutenzione e della conseguente proliferazione di muffa, il conduttore non solo ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto, ma può anche richiedere la restituzione integrale della cauzione. Le sentenze della Cassazione Civile, in particolare quella della Sezione III, n. 18069 del 5 luglio 2019, hanno chiarito che il deposito cauzionale deve essere restituito non appena il conduttore rilascia l’immobile, a meno che il locatore non proponga espressamente domanda giudiziale per coprire danni specifici o importi rimasti impagati. Analogamente, la pronuncia della Cassazione, sentenza n. 194 del 5 gennaio 2023, ha sottolineato che il locatore può trattenere la cauzione solo se supporta la propria richiesta con una domanda giudiziale mirata, in grado di dimostrare in maniera oggettiva e perizia il quantum dovuto a titolo di risarcimento.
Quando il problema riguarda gravi vizi dell’immobile, quali la presenza costante di muffa dovuta a carenze strutturali e a una manutenzione insufficiente, il conduttore ha fondati motivi per invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1453 del Codice Civile. L’inadempienza del locatore, infatti, si traduce non solo in una violazione degli obblighi contrattuali e di buona fede previsti dall’articolo 1337, ma anche in un’azione lesiva del diritto del conduttore a vivere in un ambiente salubre. In questi casi, la restituzione della cauzione diventa una conseguenza naturale: l’inquilino, costretto a recedere per non poter più utilizzare l’immobile per il suo scopo convenuto, non deve subire ulteriori danni economici oltre a quelli derivanti dalla perdita dell’abitazione.
La situazione si complica se il locatore tenta di trattenere il deposito per giustificare eventuali danni all’immobile. Tuttavia, se il proprietario non riesce a dimostrare in modo oggettivo e documentato che l’uso improprio o il degrado dell’appartamento sia imputabile al conduttore, la trattenuta della cauzione risulta infondata e illegittima. È infatti escluso che un’auto-quantificazione dell’indennizzo, effettuata unilateralmente dal locatore, possa integrarsi nella legittimità del deposito trattenuto. Solo un giudice, attraverso un’eventuale perizia e una valutazione imparziale, può decidere l’ammontare effettivo dei danni e stabilire se vi sia un diritto a trattenere una parte della cauzione.
In questi contesti, il conduttore ha a disposizione diverse strategie per far valere i propri diritti. Un primo passo fondamentale è l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno al locatore, nella quale si richiede formalmente la restituzione della cauzione entro un termine ragionevole, ad esempio quindici giorni. In tale comunicazione è importante evidenziare che il recesso anticipato è stato determinato da gravi inadempienze contrattuali, derivanti dal mancato intervento di manutenzione per risolvere i problemi di muffa e umidità, e che il diritto a un ambiente salubre è garantito dalla normativa vigente. Se, nonostante la diffida, il locatore persiste nel trattenere il deposito, il conduttore potrà ricorrere all’azione giudiziaria. In presenza di un contratto regolarmente registrato, è possibile richiedere un decreto ingiuntivo per ottenere in via giudiziale la restituzione della somma, unitamente agli interessi legali maturati.
Oltre al recupero della cauzione, il conduttore potrebbe avere diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell’obbligo di lasciare l’immobile prima della scadenza del contratto. In tal modo, non solo si recupererebbe il deposito cauzionale, ma si potrebbe anche ottenere un compenso aggiuntivo per il disagio e le spese eventualmente sostenute nel trasferirsi o nel trovare una nuova abitazione. Questa possibilità, tuttavia, richiede una valutazione accurata delle prove, in quanto occorre dimostrare che la proliferazione della muffa e dell’umidità non fosse imputabile a comportamenti o a carenze del conduttore.
Il quadro normativo e giurisprudenziale offre, dunque, strumenti chiari a tutela del conduttore. Il diritto a un’abitazione salubre è considerato un requisito fondamentale del contratto di locazione, e la mancata osservanza di tale obbligo da parte del locatore costituisce un inadempimento grave, giustificando sia il recesso anticipato che la restituzione integrale della cauzione. Il principio guida è che, qualora il locatore non riesca a dimostrare in sede giudiziale specifici danni imputabili al conduttore, la somma versata a titolo di deposito deve essere restituita, unitamente agli interessi legali, per non arrecare ulteriori ingiustizie e per preservare il diritto all’abitazione dignitosa.
In conclusione, se l’inquilino è costretto a recedere dall’affitto a causa di problemi seri e comprovati di muffa e umidità, generati da una chiara inadempienza del proprietario, la normativa e la prassi giurisprudenziale impongono la restituzione della cauzione. La tutela del conduttore si concretizza attraverso la possibilità di contestare, in sede giudiziaria, il comportamento del locatore e di ottenere non solo la restituzione del deposito, ma anche eventuali risarcimenti per i danni subiti. L’approccio dei tribunali, infatti, ribadisce l’importanza di garantire al conduttore il diritto al godimento dell’immobile, stabilendo che la mancata restituzione della cauzione, in assenza di evidenze documentate di danni effettivi, rappresenta una violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.