Fac simile liberatoria patto di non concorrenza​

Redigere correttamente una liberatoria che contempli un patto di non concorrenza richiede equilibrio: proteggere gli interessi legittimi dell’impresa senza eccedere in limiti che ne compromettano la validità o la libertà professionale della controparte. In questa guida troverai i principi fondamentali per strutturare il documento — definire chiaramente le parti, l’oggetto e l’ambito del divieto, determinare durata e limiti geografici ragionevoli, prevedere una controprestazione adeguata e inserire clausole su confidenzialità, sanzioni e rimedi. Verranno offerte indicazioni pratiche per una formulazione chiara e comprensibile, consigli per minimizzare i rischi di nullità e spunti su come adattare il testo alle diverse fattispecie contrattuali. Poiché la disciplina e la loro applicabilità variano sensibilmente in base alla giurisdizione e al caso concreto, questa guida fornisce orientamenti generali: per una validazione finale e per clausole operative è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato.

Come scrivere un liberatoria patto di non concorrenza​

Immagina di dover scrivere un documento che contempi contemporaneamente una liberatoria e un patto di non concorrenza: l’obiettivo è ottenere, in modo chiaro e sostenibile dal punto di vista legale, la rinuncia a pretese pregresse o presenti e, al contempo, limitare comportamenti futuri del soggetto che potrebbero ledere interessi commerciali legittimi dell’altra parte. Per ottenere un testo efficace e che abbia concrete possibilità di essere fatto valere, occorre costruirlo con metodo, precisione terminologica e rispetto dei principi di proporzionalità e trasparenza richiesti dal diritto del lavoro e dal diritto civile.

Il punto di partenza è identificare con precisione le parti coinvolte e il contesto: il documento deve indicare il nome completo e i dati identificativi di chi concede la liberatoria e di chi la riceve, il ruolo che la persona ha ricoperto (dipendente, collaboratore, consulente) e una breve premessa che spieghi lo scopo dell’accordo (ad esempio, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e contestuale regolamentazione di obblighi post-contrattuali). Questa premessa non è una formalità: aiuta a contestualizzare la liberatoria e a rendere più facilmente interpretabili le clausole successive.

Nella parte dedicata alla liberatoria, va chiarito quale portata hanno le rinunce. Se si intende ottenere una liberatoria generale per tutte le pretese connesse al rapporto di lavoro fino alla data di sottoscrizione, la formulazione dovrebbe esplicitare che la rinuncia riguarda ogni pretesa, conosciuta o sconosciuta, derivante da rapporti di lavoro, contrattuali o extracontrattuali fino a quella data, con eventuali eccezioni chiaramente indicate (ad esempio obblighi di legge inderogabili, diritti previdenziali o risarcimenti che non possono essere validamente rinunciati secondo la normativa vigente). È buona norma prevedere una dichiarazione mediante la quale la persona dichiari di non avere al momento della firma ulteriori rivendicazioni nei confronti dell’altra parte, salvo quelle espressamente contemplate nell’accordo. Per evitare ambiguità, le somme eventualmente corrisposte a titolo di indennità per la liberatoria devono essere descritte con chiarezza (importo, modalità e tempistiche di pagamento) e considerare se costituiscono controprestazione per la rinuncia a diritti.

La trattazione del patto di non concorrenza richiede grande attenzione alla sua delimitazione, perché le clausole eccessivamente ampie sono spesso inefficaci o annullabili. Il patto deve definire in modo preciso le attività che sono vietate: non è efficace limitarsi a diciture generiche quali “non esercitare attività in concorrenza”, ma è preferibile descrivere le attività o i ruoli lavorativi che rientrano nella proibizione, oppure individuare settori merceologici, tipologie di servizi o prestazioni che con certezza rispecchiano l’ambito d’interesse dell’impresa che chiede la protezione. Allo stesso modo, il territorio interessato deve essere definito con chiarezza. Se l’attività dell’impresa è locale, un divieto a livello nazionale potrebbe risultare sproporzionato; se l’impresa opera a livello internazionale, il divieto dovrà essere coerente con tale dimensione. Anche la durata del vincolo è elemento cruciale: la legge e la giurisprudenza richiedono che il tempo del divieto sia ragionevole e proporzionato agli interessi da tutelare; pertanto il periodo deve essere specificato in termini temporali concreti e motivato rispetto alle esigenze di tutela del know-how o della clientela.

Un aspetto che ha spesso valore decisivo nella valutazione della validità del patto è la previsione di una controprestazione economica. Nella maggior parte dei sistemi giuridici è richiesta una corrispettività adeguata perché il patto sia vincolante: ciò significa indicare chiaramente quale somma, modalità di corresponsione e criteri di calcolo vengono convenuti a favore della persona vincolata dal non concorso. L’economicità del corrispettivo deve essere commisurata alla limitazione imposta e può essere parametrata a fattori come livello professionale, durata e ampiezza territoriale del divieto. Se la non concorrenza viene negoziata alla risoluzione del rapporto, spesso si concorda un pagamento una tantum o rateizzato; se il vincolo è inserito in un contratto di lavoro in corso, il corrispettivo può essere parte integrante della retribuzione o un’indennità specifica.

Nel testo del patto è utile inserire clausole che precisino obblighi accessori: il divieto di sollecitare clienti o dipendenti dell’ex datore, l’obbligo di restituire materiali aziendali, la conservazione della riservatezza su informazioni confidenziali, e l’impegno a comunicare nuove attività professionali rilevanti. Tali obblighi devono essere formulati in modo non ridondante rispetto al divieto principale, mantenendo chiarezza e limitando la portata alle operazioni strettamente necessarie per proteggere l’interesse legittimo dell’azienda. Allo stesso tempo, è opportuno prevedere esclusioni esplicite, ad esempio che non costituiscono violazione del patto attività svolte in forma puramente passiva o investimenti in strumenti finanziari non diretti, oppure stabilire che l’obbligo non si applica a iniziative imprenditoriali radicalmente diverse rispetto al core business tutelato.

Le clausole relative a inadempimenti e rimedi devono bilanciare efficacia e proporzionalità. È possibile prevedere rimedi quali azioni ingiuntive per ottenere la cessazione del comportamento in violazione, risarcimento dei danni o clausole penali. La previsione di una penale può avere funzione deterrente e semplificare la quantificazione del danno, ma la sua entità deve essere ragionevole: in molte giurisdizioni un giudice può ridimensionare una penale manifestamente eccessiva. Inoltre, inserire una clausola di salvaguardia o separabilità consente di mantenere valide le parti efficaci dell’accordo nel caso in cui una disposizione venga dichiarata nulla, prevedendo che eventuali clausole nullità siano sostituite da disposizioni valide che riflettano il più possibile l’intento originario delle parti.

Dal punto di vista della forma, il documento deve essere redatto in modo comprensibile, evitando tecnicismi inutili o frasi ambigue che possano indurre a interpretazioni difformi. È preferibile usare terminologia definita all’inizio del testo per i concetti principali (ad esempio definire “Informazioni Confidenziali”, “Periodo di Non Concorrenza”, “Territorio”), così che ogni riferimento successivo sia univoco. La data di efficacia e la durata devono essere esplicite e la sottoscrizione delle parti, con eventuale attestazione di conoscenza e volontarietà della firma, dovrebbe essere prevista. Se richiesto dalla normativa applicabile, si precisa che il patto di non concorrenza è valido solo se redatto per iscritto e corredato dal corrispettivo pattuito.

Non si può trascurare l’aspetto della conformità normativa: le regole sul patto di non concorrenza variano significativamente tra ordinamenti, sia sotto il profilo dei requisiti formali sia sotto quello dei limiti sostanziali. In particolare, la giurisprudenza tende a scrutinare con attenzione patti che limitano la libertà di lavoro e può considerare nulla ogni clausola che imponga obblighi irragionevoli o che immobilizzi la persona oltre ciò che serve a tutelare interessi effettivi e legittimi. Per questo motivo, ogni testo redatto dovrebbe essere verificato alla luce della normativa locale vigente, tenendo conto di specificità come obblighi di corrispettivo, limiti temporali massimi, o categorie di attività che non possono essere vietate. Nei casi di rapporti con lavoratori subordinati, la bilateralità di alcune garanzie a favore del lavoratore è spesso richiesta: la mancanza di un adeguato corrispettivo o una formulazione troppo ampia possono rendere la clausola inefficace.

In fase di negoziazione è utile che il documento non abbia un tono vessatorio ma rifletta un equilibrio tra gli interessi dell’azienda e la possibilità per la persona di proseguire la propria vita professionale. Argomentare la proporzionalità del divieto rispetto agli interessi tutelati, indicare chiaramente le contropartite e fornire un quadro trasparente sui limiti del vincolo aumenta la probabilità che l’accordo venga accettato senza contenzioso e riduce il rischio di successivi ricorsi giudiziari. Se la liberatoria ha natura reciproca, cioè entrambe le parti si liberano mutualmente da pretese, è opportuno esplicitarne le conseguenze pratiche e definire con precisione le obbligazioni rimaste in capo a ciascuno.

Infine, se desideri trasformare questi principi in un testo concreto, è imprescindibile far valutare la bozza da un legale esperto nella giurisdizione competente prima della sottoscrizione, perché le particolarità normative e la giurisprudenza applicabile incidono profondamente sulla validità e sull’efficacia di una liberatoria combinata con un patto di non concorrenza. Un controllo specialistico permette anche di calibrare quantità e forma del corrispettivo, formulare clausole di penalità adeguate e predisporre le tutele procedurali necessarie per rendere il documento uno strumento realmente operativo.

Modello liberatoria patto di non concorrenza​

LIBERATORIA RELATIVA A PATTO DI NON CONCORRENZA

Tra
1) [Nome e cognome / Ragione sociale] con sede/ domicilio in [indirizzo], codice fiscale/ partita IVA [·], rappresentato/a da [nome del rappresentante], di seguito “Parte Liberante”;

e

2) [Nome e cognome / Ragione sociale] con sede/ domicilio in [indirizzo], codice fiscale/ partita IVA [·], rappresentato/a da [nome del rappresentante], di seguito “Parte Liberata”;

premesso che
– in data [data], tra le parti è stato sottoscritto un accordo denominato “[titolo dell’accordo]” contenente un patto di non concorrenza (di seguito il “Patto di Non Concorrenza”);
– le parti intendono definire definitivamente ogni diritto, obbligo e pretesa derivante dal suddetto Patto di Non Concorrenza;

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto della liberatoria
La Parte Liberante, con la sottoscrizione del presente atto, concede alla Parte Liberata piena, completa e irrevocabile liberatoria e manleva da qualsiasi azione, richiesta, pretesa, reclamo, responsabilità, danno, costo o onere di qualsiasi natura, presente o futuro, connessi al Patto di Non Concorrenza e all’esecuzione, interpretazione, violazione, risoluzione o cessazione del medesimo, avuto riguardo a fatti accaduti fino alla data di sottoscrizione del presente atto.

Art. 2 – Termine ed efficacia
La presente liberatoria ha efficacia dal [data] e si intende operante per qualsiasi fatto o atto compiuto anteriormente alla medesima data. La liberatoria non opera per fatti successivi alla data indicata, salvo che le parti dispongano diversamente per iscritto.

Art. 3 – Estinzione o modifica del patto di non concorrenza
Le parti dichiarano che, in conseguenza della presente liberatoria, il Patto di Non Concorrenza:
a) è definitivamente estinto ed inefficace, ovvero
b) è modificato secondo i termini concordati nel seguente modo: [descrivere eventuali modifiche: durata residua, ambito territoriale, attività vietate, ecc.].
(Barrare o compilare l’opzione pertinente.)

Art. 4 – Corrispettivo
La Parte Liberante dichiara di avere ricevuto dalla Parte Liberata, a titolo di corrispettivo e transazione, la somma di Euro [·] (in lettere: [·]) e/o altri benefici descritti come segue: [descrizione]. Con l’erogazione del corrispettivo la liberatoria si intende integralmente compensata e soddisfatta.

Art. 5 – Restituzione e cessazione di diritti
La Parte Liberata si impegna a restituire alla Parte Liberante, entro e non oltre [numero] giorni dalla data del presente atto, ogni documento, materiale, dispositivo, informazione riservata o altro bene appartenente alla Parte Liberante connesso al rapporto tra le parti. Contestualmente cessa ogni obbligo residuo ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente atto.

Art. 6 – Dichiarazioni e garanzie
Ciascuna parte dichiara e garantisce:
a) di avere piena capacità di agire e di stipulare la presente liberatoria;
b) che, alla propria conoscenza, non esistono ulteriori fatti, circostanze o pretese non dichiarati che possano compromettere l’efficacia della presente liberatoria.

Art. 7 – Manleva
La Parte Liberante manleva la Parte Liberata da qualsiasi responsabilità, richiesta o azione avanzata da terzi connessa al Patto di Non Concorrenza sino alla data del presente atto, fatto salvo quanto espressamente escluso nel presente documento.

Art. 8 – Riservatezza
Le parti si obbligano a mantenere la massima riservatezza in ordine al contenuto della presente liberatoria e a non divulgarne termini o condizioni a terzi, salvo obbligo di legge o consenso scritto dell’altra parte.

Art. 9 – Nullità parziale
Qualora una o più clausole della presente liberatoria risultassero nulle, invalide o inefficaci, ciò non comporterà la nullità dell’intero atto, che resterà valido ed efficace per le parti nella misura consentita dalla legge. Le parti si impegnano a sostituire la clausola invalida con altra valida che rispecchi il più possibile l’intento originario.

Art. 10 – Spese e oneri
Le spese, le imposte e gli oneri derivanti dalla presente liberatoria sono a carico di [specificare: Parte Liberante / Parte Liberata / entrambe le parti in quota parte].

Art. 11 – Comunicazioni
Ogni comunicazione relativa al presente atto dovrà essere effettuata per iscritto e inviata ai recapiti indicati in epigrafe, mediante raccomandata A/R, PEC o altro mezzo attestabile di consegna.

Art. 12 – Legge applicabile e foro competente
Il presente atto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia derivante dall’interpretazione, esecuzione o validità della presente liberatoria sarà competente in via esclusiva il Foro di [città], salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: _______________________

Per la Parte Liberante
Nome e cognome / Ragione sociale: _______________________
Firma: _______________________

Per la Parte Liberata
Nome e cognome / Ragione sociale: _______________________
Firma: _______________________

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