Affitti Brevi e Consenso Condominio

In Italia vengono considerate “locazioni brevi” quegli affitti di durata inferiore ai 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura della biancheria e la pulizia dei locali.

Secondo quanto previsto dalla più recente manovra correttiva, ai guadagni che derivano da questi particolari contratti, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

Può verificarsi che le norme condominiali dispongano delle limitazioni alle destinazioni d’uso dei singoli appartamenti, che però devono, per forza di cose, essere specificate nero su bianco, non potendo in alcun modo essere desunte. In linea generale, in assenza di uno specifico divieto, le attività di bed and breakfast e di casa vacanze possono essere esercitate all’interno del condominio senza vincoli di sorta. Difatti, con sentenza n.24727/2014, la Corte di Cassazione aveva già chiarito che l’attività di affittacamere è legittimata in quanto non stravolge la destinazione dei locali.

Pertanto, l’attività della locazione breve non viene considerata come attività alberghiera. Tuttavia, nella sentenza n. 22711/11 del 28 settembre 2017 la Corte di Cassazione ha esaminato un caso in cui il regolamento di un condominio prevedeva il divieto di affitto o subaffitto degli appartamenti, ma precisava espressamente che il divieto era legato all’utilizzo degli immobili sotto forma di pensione o di albergo. Secondo la Corte però, nel suddetto caso, non esisteva un divieto di adibire i singoli vani dell’appartamento ad uso differente da quello di abitazione, ma solo a quello di svolgimento di una specifica attività.

Quindi, il condominio può appellarsi al regolamento contrattuale e quindi vietare specifiche attività solo se nel testo del regolamento quelle attività siano indicate espressamente. Se, al contrario, il regolamento non contiene nero su bianco le attività vietate, non si può intervenire.

Resta specificato che chi volesse dare in locazione per un breve periodo la propria abitazione, utilizzando il contratto di locazione turistica, relativamente a cui è possibile vedere la guida su Contrattidilocazione.net, non deve chiedere il permesso e non potrà subire contestazioni.

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