Comportamenti Punibili e Sanzioni nel Pubblico Impiego

In base all’art. 55, co.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta), “la tipologia delle sanzioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivià.
Tuttavia, la legge contempla una serie di condotte punibili con il licenziamento (artt. 55-quater e 55-quinquies) e nuove ipotesi di illecito disciplinare sanzionate ex lege, quali:

il rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare (art. 55-bis, co. 7), sanzionato con la sospensione dal servizio (commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente) e privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni;

la violazione degli obblighi attinenti alla prestazione lavorativa (stabiliti da norme legislative, regolamentari o contrattuali, sia individuali che collettive, nonché da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza e dai codici di comportamento di cui all’art. 54 del decreto stesso) per i quali l’amministrazione sia stata condannata al risarcimento del danno (art. 55-sexies, co.1). In tal caso, se non ricorrono i presupposti per l’applicazione di una diversa sanzione disciplinare, la violazione è punita con la sospensione dal servizio e privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, in proporzione all’entità del risarcimento;

il comportamento che cagiona grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza (per inefficienza o incompetenza professionale accertate mediante processo valutativo), sanzionato con il collocamento in disponibilità (art. 55-sexies, co.2).

Non rientrano nella categoria delle sanzioni disciplinari

la decadenza dal rapporto di lavoro per incompatibilità

la sospensione cautelare, relativamente a cui è possibile vedere la guida pubblicata su Guidelavoro.net in questa pagina, applicabile dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), il quale, ai sensi dell’art. 55-ter, co.1, D.Lgs. n. 165/2001, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. Come precisato in giurisprudenza, la sospensione non richiede né contestazione degli addebiti, né contraddittorio.

I limiti sono quindi precisi.

Copyright Indipendente Lucano 2024
Shale theme by Siteturner