In base all’art. 55, co.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta), “la tipologia delle sanzioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivià.
Tuttavia, la legge contempla una serie di condotte punibili con il licenziamento (artt. 55-quater e 55-quinquies) e nuove ipotesi di illecito disciplinare sanzionate ex lege, quali:
il rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare (art. 55-bis, co. 7), sanzionato con la sospensione dal servizio (commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente) e privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni;
la violazione degli obblighi attinenti alla prestazione lavorativa (stabiliti da norme legislative, regolamentari o contrattuali, sia individuali che collettive, nonché da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza e dai codici di comportamento di cui all’art. 54 del decreto stesso) per i quali l’amministrazione sia stata condannata al risarcimento del danno (art. 55-sexies, co.1). In tal caso, se non ricorrono i presupposti per l’applicazione di una diversa sanzione disciplinare, la violazione è punita con la sospensione dal servizio e privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, in proporzione all’entità del risarcimento;
il comportamento che cagiona grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza (per inefficienza o incompetenza professionale accertate mediante processo valutativo), sanzionato con il collocamento in disponibilità (art. 55-sexies, co.2).
Non rientrano nella categoria delle sanzioni disciplinari
la decadenza dal rapporto di lavoro per incompatibilità
la sospensione cautelare, relativamente a cui è possibile vedere la guida pubblicata su Guidelavoro.net in questa pagina, applicabile dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), il quale, ai sensi dell’art. 55-ter, co.1, D.Lgs. n. 165/2001, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. Come precisato in giurisprudenza, la sospensione non richiede né contestazione degli addebiti, né contraddittorio.
I limiti sono quindi precisi.