Sim è uno dei pochi acronimi presenti nel dizionario italiano della finanza, sta per società di intermediazione mobiliare. Il nome dice l’attività, ma non cosa fanno queste società.
Che cos’è infatti l’intermediazione mobiliare? É la stessa legge istitutiva delle Sim, la legge n. 1 del 2 gennaio 1991, successivamente assorbita con modificazioni nel Testo Unico dell’intermediazione finanziaria del 1998, a fornire gli
opportuni chiarimenti. Le Sim possono compiere una serie di attività finanziarie (definite servizi di investimento) che,
prima della loro istituzione, venivano svolte da soggetti diversi.
Possono negoziare strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli diversi, prodotti derivati), per conto proprio o dei
propri clienti. Tale attività una volta era appannaggio degli agenti di cambio, la cui figura, pur non essendo stata formalmente abolita, va col tempo scomparendo (l’iscrizione all’apposito albo è stata infatti chiusa con l’entrata in vigore
della legge).
Le Sim possono collocare e distribuire presso il pubblico strumenti finanziari per conto dell’emittente. Quest’attività una
volta era di esclusiva pertinenza dei consorzi bancari.
Gestiscono patrimoni privati: per conto del cliente individuale cioè, investono e disinvestono in strumenti finanziari il
patrimonio dato in gestione; attività quest’ultima, propria delle società fiduciarie.
Possono inoltre raccogliere ordini di compravendita di strumenti finanziari, attività una volta svolta soprattutto dalle
banche.
Le Sim offrono servizi di investimento, salvo talune eccezioni, in concorrenza con le banche e con le imprese di investimento estere. Sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e della Consob.